STUDIO ANSALDI S.R.L.

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Spett.le Azienda

                                                                                             

                                                                                             

ALBA, lì  1 ottobre 2018

 

 

OGGETTO: Prestazioni occasionali per le società sportive.

 

 

Spettabile Azienda,

l’Inps ha pubblicato il messaggio numero 3193/2018 in cui vengono chiarite le istruzioni operative in ordine alle prestazioni occasionali ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017 e le istruzioni operative in merito alle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 per le società sportive di cui alla Legge 91/1981.

 

La Legge di Bilancio 2018 ha apportato alcune integrazioni alla disposizione normativa che ha introdotto il contratto di prestazione occasionale. Nello specifico, viene aggiunta la previsione che possono essere riconosciute come prestazioni di lavoro occasionale anche le attività lavorative indicate dal decreto del Ministro dell’Interno del 8 agosto 2007, svolte dal prestatore (steward negli impianti sportivi) nei confronti degli utilizzatori società sportive, da cui derivino, nel corso di un anno civile e per ciascun prestatore, compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro. Un’ulteriore modifica è stata aggiungere, alla platea dei possibili utilizzatori di prestazioni occasionali, la categoria delle società sportive di cui alla L. 91/1981.

 

Prestazioni rese da steward

La novità è la possibilità dell’utilizzo del c.d. Libretto Famiglia per il pagamento delle prestazioni occasionali rese dagli steward nei confronti delle società sportive. Le società sportive, però, possono ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale per gli steward in occasione delle partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche nei complessi e negli impianti sportivi, con capienza superiore a 7.500 posti. La nuova norma prevede che gli utilizzatori sopra indicati possano accedere alle prestazioni occasionali effettuando le dichiarazioni di prestazioni lavorative tramite le modalità operative previste per il Libretto Famiglia, che consente la comunicazione delle prestazioni lavorative dopo il loro effettivo svolgimento. Preliminarmente, però, come chiarisce l’Inps con messaggio n. 3193/2018, i prestatori di lavoro devono, prima di svolgere prestazioni occasionali, utilizzando l’apposita piattaforma informatica, registrarsi al servizio: https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=51098&lang=IT

Inoltre, è necessario che l’utilizzatore abbia alimentato il proprio portafoglio telematico prima dello svolgimento delle prestazioni, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale e i costi di gestione dell’attività. Il versamento deve avvenire mediante modello F24 Elide, utilizzando la causale "CLOC", oppure attraverso strumenti di pagamento elettronico esclusivamente  dal Portale dei Pagamenti Inps sezione Prestazioni Occasionali. Successivamente, è necessario inviare una Pec all’indirizzo dc.entraterecuperocrediti@postacert.inps.gov.it per la richiesta di assegnazione degli importi alla gestione degli steward negli stadi. Si rappresenta che per la contabilizzazione delle somme versate tramite F24 sono necessari almeno 7 giorni bancabili, mentre nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento elettronico mediante Portale dei pagamenti Inps – sezione Prestazioni occasionali – sono necessari 2 giorni bancabili. Pertanto, le medesime somme saranno nella disponibilità dell’utilizzatore solamente una volta trascorso tale periodo. I tempi di contabilizzazione delle somme sono variabili e indipendenti dall’Inps. Per tale motivo, si ribadisce che per poter usufruire delle prestazioni occasionali è necessario che le somme versate siano effettivamente contabilizzate al momento dell’inserimento delle prestazioni.

Per consentire l’accesso delle società sportive, la procedura informatica sarà implementata con apposita sezione denominata “Società sportive steward stadi”, accessibile dal sito dell'Istituto (www.inps.it) all’interno del servizio “Prestazioni di lavoro occasionali e Libretto di famiglia”.

Per accedere alla predetta sezione, le società sportive dovranno preliminarmente inviare a mezzo pec alla Direzione centrale Entrate e recupero crediti un’apposita richiesta, corredata della documentazione idonea a dimostrare di rientrare nell’ambito di applicazione della L. 91/1981 e svolgere attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, e chiedere che gli importi versati vengano accreditati sul portafoglio elettronico relativo alle prestazioni delle “Società sportive steward stadi”.

Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma telematica Inps o avvalendosi dei servizi di Contact Center messi a disposizione dall’Inps, comunica i dati identificativi del prestatore, il luogo di svolgimento della prestazione, il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione, la durata della prestazione, l’ambito di svolgimento della prestazione e le altre informazioni per la gestione del rapporto.

 

Remunerazione delle prestazioni

Si ricorda che per ogni ora di prestazione lavorativa sono applicati gli obblighi retributivi e contributivi previsti per il Libretto Famiglia di seguito indicati:

·     8 euro per il compenso a favore del prestatore;

·     1,65 euro per la contribuzione Ivs alla Gestione separata Inps;

·     0,25 euro per il premio assicurativo Inail;

·     0,10 euro per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.

I  limite dei compensi che possono essere percepiti da ogni singolo prestatore di lavoro occasionale per prestazioni rese in favore del medesimo utilizzatore, limitatamente alle ipotesi di società sportive che assumono steward negli stadi, è pari a 5.000 euro. Resta fermo il limite pari a 5.000 euro, relativo ai compensi percepibili da ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori.

L’Inps ritiene che per le società sportive di cui alla L. 91/1981 sia introdotto uno specifico regime dei limiti economici applicato con riferimento alle attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007. Ne discende che le società sportive in oggetto sono escluse dall’applicazione del limite pari a 5.000 euro, relativo ai compensi che possono essere erogati dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori impiegati come steward.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Con i più cordiali saluti.

           

                                                                                              Studio Ansaldi srl

 

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